Benefici Economici
Sociale
Agli invalidi civili, cui sia riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% in presenza di determinate condizioni reddituali, il cui limite, riferito all’anno precedente, è stabilito annualmente, spettano le seguenti provvidenze economiche:
- Assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali (74% – 99%), concesso, per 13 mensilità, agli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 67° anno, incollocati al lavoro, che non superino un determinato reddito personale IRPEF.
- Pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali (100%), concessa, per 13 mensilità, agli invalidi civili tra il 18° ed il 67° anno, che non superino un determinato limite di reddito personale.
- Assegno Sociale: sostituisce, dopo il compimento dei 67 anni, la pensione di inabilità o l’assegno mensile.
- Indennità d’accompagnamento: concessa, per 12 mensilità, senza limiti di età e reddito, agli invalidi totali non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero con difficoltà permanenti a compiere gli atti quotidiani della vita, che abbiano bisogno quindi di assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità sono compatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’indennità di accompagnamento, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi con retta a totale carico di un ente pubblico.
Può essere invece attribuita temporaneamente, ad esempio in caso di cure chemioterapiche; il beneficio, infine, può essere concesso senza limiti di età. L’articolo 15 del DL n.104/2020 – dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, “con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»” – ha modificato l’articolo 38, con effetto dal 20 luglio 2020.
A partire da tale data agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità dai 18 ai 60 anni di età è riconosciuta d’ufficio nel rispetto del limite di reddito una maggiorazione economica.
- Indennità di frequenza: concessa ai minori, fino al 18° anno di età, che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, a condizione che frequentino centri di riabilitazione, di formazione professionale o scuole di ogni ordine e grado, e che non dispongano di un reddito annuo personale superiore al limite fissato.
L’indennità di frequenza, limitata al periodo di effettiva frequenza del centro scolastico o riabilitativo da parte del minore, è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero o qualsiasi altro tipo di indennità. Hanno diritto al beneficio anche i bambini da zero a tre anni che frequentino l’asilo nido.
Requisiti anagrafici per richiedere i benefici
Il riconoscimento dell’invalidità civile, in presenza dei prescritti requisiti sanitari e reddituali, è attribuito ai richiedenti, purché residenti in Italia: oltre ai cittadini italiani, possono avere quindi diritto al beneficio i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), ovvero anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.
Hanno diritto alle prestazioni, inoltre, alle medesime condizioni, i cittadini della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici – riconosciuti tali ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra, e gli apolidi.