L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.
L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.
Il bonus è pari a 154,94 euro per i pensionati che percepiscono un assegno minimo annuale fino 6.695,91 euro.
Il bonus spetta anche a coloro che percepiscono somme leggermente superiori fino a un massimo di 6.850,51 euro. In questo caso, i pensionati percepiranno una somma pari alla differenza rispetto all’assegno minimo pensione.
Questa misura, oltre al limite del reddito annuo, prevede anche dei limiti in base ad altri redditi del pensionato e del coniuge. La normativa considera i seguenti limiti: 10.048,87 euro per il pensionato che vive da solo, oppure 20.087,73 euro per il pensionato coniugato. In questo caso nel limite è compreso anche il reddito del coniuge.
L’importo aggiuntivo sarà corrisposto automaticamente dall’INPS assieme all’assegno della pensione di dicembre.
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