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Quando un anziano, non autosufficiente, ha necessità di essere accolto in una casa di riposo, e con la sua pensione non riesce a pagare la retta, non è la sua famiglia a dover pagare, ma il Comune o la Regione. Pertanto il contratto stipulato con i suoi cari, che prevede l’integrazione per ospitarlo, è nullo.

Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Padova (con sentenza del 12 marzo) che ha accolto il ricorso del figlio della persona non autosufficiente ricoverata. Secondo il giudice, ”l’aver concepito l’assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata la copertura economica rappresenta una condotta che confligge con la normativa in materia di prestazioni socio-sanitarie. La Costituzione invece riconosce la salute come diritto inviolabile.

Da notare che l’Avvocato che ha difeso il figlio è la Dott.ssa Cerasoli che a novembre ha partecipato, come relatrice, ad un convegno su questi temi organizzato dall’Anap di Vicenza.

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Anziana in casa di riposo il figlio non deve pagare
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