Il 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito UE. Il perfezionamento del decreto avverrà dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni Parlamentari. Con l’intervento proposto – sottolinea Palazzo Chigi – si conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti, attraverso la eliminazione degli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi UE. Sarà consentito pertanto recarsi in un altro Stato membro al fine di riceverne cure ed ottenere al proprio rientro il relativo rimborso. Il rimborso avverrà alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione dello Stato di appartenenza dell’assistito.
I costi relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera saranno rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta. Inoltre il medesimo intervento, attraverso il recepimento della direttiva 2012/52/UE, è diretto ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro. Si prevede che le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro, dovranno contenere precisi dati, con specifiche caratteristiche e contenuti.
Entrando più nel merito del provvedimento, il decreto ribadisce quali sono le prestazioni per cui l’assistenza transfrontaliera non è valida: la normativa infatti non si applica ai servizi di assistenza di lunga durata, ai trapianti d’organo e ai programmi pubblici di vaccinazione. E soprattutto vale solo per le strutture pubbliche o che operano per il pubblico. Niente rimborsi per chi vuole andare in una clinica privata tout court.
Come fare per curarsi all’estero: Autorizzazione e rimborso costi
Autorizzazione preventiva
È obbligatoria per l’assistenza che comporta il ricovero del paziente per almeno una notte; nei casi in cui è richiesto l’utilizzo di una struttura o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; e quando è prestata da un soggetto sanitario che suscita preoccupazioni in merito a qualità e sicurezza. Ma a prescindere da ciò l’autorizzazione preventiva può essere rifiutata se: il paziente sarà esposto a un rischio per la sua sicurezza ritenuto inaccettabile; il prestatore di assistenza suscita preoccupazioni su qualità e sicurezza; l’assistenza può essere erogata sul proprio territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
Come si richiede l’autorizzazione: Una prima domanda con la richiesta di autorizzazione dev’essere presentata alla propria Asl che ha tempo 10 giorni per rispondere. Se la risposta è favorevole si procede all’inoltro vero e proprio della domanda di autorizzazione in cui bisognerà inserire almeno l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire e il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi. La risposta definitiva della Asl dovrà arrivare entro 30 giorni, 15 se il caso è giudicato grave.
Rimborso dei costi: Come previsto dalla direttiva Ue il paziente ha diritto a vedersi rimborsato il costo delle cure ricevute all’estero secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti nel proprio Paese. Il costo eccedente è a carico del paziente. È fatta salva in ogni caso la possibilità per le Regioni di rimborsare i costi eccedenti come le spese per vitto e alloggio. Sarà sempre in ogni caso il paziente ad anticipare i costi per poi presentare apposita domanda di rimborso con allegata la fattura della prestazione e il certificato medico. Tempi previsti per il rimborso: 60 giorni.
Cooperazione in materia di assistenza sanitaria: Il decreto regolamenta la mutua assistenza agli Stati membri dell’Ue, compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di Contatto Nazionale. L’Italia si impegna a facilitare la cooperazione nell’erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale anche mediante l’impiego di tecnologie dell’informazione della comunicazione. Si ribadisce poi, che le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali siano, su richiesta, messe a disposizioni delle autorità degli altri Stati membri dell’Ue.
Via libera anche al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro. La norma non pregiudica comunque le norme nazionali compresa quella in materia di sostituzione con medicinali generici. Viene anche fatto salvo il diritto del farmacista di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare un farmaco. L’Italia concorrerà allo sviluppo delle reti di riferimento europee “ERN” tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza dell’Ue, impegnandosi a promuovere e agevolare il coordinamento dei propri centri di eccellenza in vista della partecipazione a tali reti.
In tema di Malattie rare, si dovrà lavorare per rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione per aiutarli a compiere diagnosi corrette, sfruttando in particolare la base dati di Orphanet.
L’Italia si è impegnata, inoltre, nello scambio di informazioni nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online.
Punto di contatto nazionale: Con l’entrata in vigore del provvedimento prenderà avvio l’attività del “Punto di contatto nazionale” sull’assistenza transfrontaliera.
Il “Punto di contatto nazionale” permetterà al paziente di compiere una scelta informata più adeguata al suo caso clinico e rappresenterà il punto di raccordo tra gli utenti, i prestatori di assistenza sanitaria, gli Stati membri e la Commissione. L’istituzione di tale struttura ha richiesto un considerevole sforzo organizzativo e strutturale da parte di tutte le amministrazioni competenti (Ministero della salute, Regioni) al fine di creare uno o più contact point in grado di relazionarsi, anche attraverso sistemi informatizzati, a banche dati, a Punti di contatto regionali, collegati a loro volta con tutto il territorio per le relative informazioni.
L’obiettivo di offrire un’informazione chiara, trasparente, intellegibile e accessibile a tutti i pazienti circa i loro diritti (standard elevati di qualità e sicurezza, idonea vigilanza, accessibilità agli ospedali per i disabili, fatture e prezzi trasparenti, visione chiara dell’autorizzazione e iscrizione dei prestatori e la loro copertura assicurativa, procedure circa i reclami e le denunce), in tempi brevi, è un obbligo di cui ciascuno Stato Membro, in base alla direttiva, deve farsi carico.
La funzione del Contact Point consisterà essenzialmente nel fornire:
- informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese quelle sul diritto a fornire prestazioni specifiche o su eventuali restrizioni;
- informazioni relative agli standard e orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria;
- le informazioni circa l’accessibilità agli ospedali e le relative liste di attesa;
- le informazioni circa le condizioni di rimborso dei costi, le procedure di denuncia e i meccanismi di tutela, le possibilità amministrative e giuridiche disponibili per risolvere le controversie anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria.
La Direttiva 2011/24/UE, permettendo ai cittadini di Paesi UE di recarsi in Italia per le cure sanitarie, rappresenta una grande opportunità per il nostro sistema perché ci consentirà di rilanciare le nostre eccellenze all’estero. Sarà l’occasione per promuovere le nostre strutture di eccellenza e quindi incrementare la nostra capacità di attrazione dei cittadini dei Paesi dell’UE. Nel contesto europeo i sistemi sanitari ed assicurativi tendono sempre più a privilegiare le strutture che monitorano e dimostrano in modo trasparente di ottemperare a standard rigorosi di eccellenza.
Naturalmente, la promozione delle strutture d’eccellenza del nostro Paese sarà garantita anche dal Punto di contatto nazionale, il quale diffonderà, nello specifico, informazioni pertinenti gli standard, le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria ed informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard, allo scopo di consentire ai pazienti di compiere una scelta informata.
Potrebbe interessarti:
- Sanità Pubblica: al via l’assistenza transfrontaliera e gli scioperi nazionali
- Assistenza sanitaria all’estero: una guida per chi parte
- Pensioni ex Inpdap, da aprile il conguaglio sarà rateizzato – Possibile il riaccredito della mensilità di marzo in caso di eccezionale disagio economico
- L’Europa con i capelli bianchi: è già ora di prepararsi