Dal 1° maggio interessi di mora più leggeri per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. La riduzione è diretta conseguenza del provvedimento 10 aprile 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale è stata fissata la nuova misura degli interessi moratori. Dal 1° maggio 2014, pertanto, l’interesse di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scende dello 0,0833 per cento, passando dall’attuale 5,2233 per cento al 5,14 per cento.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prevede che, “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
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