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Il Tribunale di Milano, con decreto del 19 febbraio 2014, ha statuito sul caso di una donna sottoposta alla misura dell’amministrazione di sostegno, in relazione al suo diritto di chiedere la separazione dal marito.

Il provvedimento del Tribunale di Milano contiene alcuni richiami alla giurisprudenza tutelare secondo cui la designazione di un curatore speciale sarebbe necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra rappresentante e incapace, come nel caso in cui l’amministratore di sostegno sia un parente del beneficiario Il giudice tutelare dovrà procedere ad un accertamento in concreto circa l’esistenza del conflitto di interessi e all’esito può autorizzare lo stesso amministratore alla promozione del giudizio di separazione/divorzio. Infatti, se l’amministratore di sostegno non è anche coniuge del beneficiario, egli può svolgere il ruolo di suo rappresentante nella separazione, esercitando la stessa funzione del curatore speciale.

Infine, secondo i giudici milanesi, questa interpretazione – secondo cui è il giudice tutelare che deve accertare caso per caso l’esigenza della designazione del curatore – sembra più coerente con i principi che si rinvengono nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18. Nel documento si riconosce espressamente “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte“.

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Chi ha un “amministratore di sostegno” conserva il diritto di separarsi dal coniuge
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