Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online presso l’INPS, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto di previdenza e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.
Si riportano di seguito alcune informazioni emanate dall’INPS sul cedolino della pensione di gennaio 2021.
Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020
L’aumento di perequazione automatica per l’anno 2020, già attribuito alle pensioni in via provvisoria, è stato stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5%. Conseguentemente, sul rateo di pensione di gennaio si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per il 2020.
Perequazione delle pensioni nulla per il 2021
Sono state effettuate le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2021. La percentuale di variazione dell’indice per il calcolo della perequazione delle pensioni riferito all’anno 2020 è pari allo 0,0% per i trattamenti erogati dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. La variazione dell’importo delle pensioni nel 2021 è, pertanto, nulla.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
A decorrere dal rateo di pensione di gennaio 2021, sui trattamenti fiscalmente imponibili, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Infatti, queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2020 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche. Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2021. Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2021. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Con riferimento alla tassazione delle pensioni della Gestione privata (tipo il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o la Gestione Artigiani) i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, l’INPS comunica che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dalla rata di gennaio 2021, le ritenute IRPEF saranno calcolate con riferimento all’importo annuo della pensione e trattenute mensili al netto, per i mesi da gennaio a dicembre, delle detrazioni eventualmente spettanti. L’importo annuo dell’IRPEF trattenuta non varia ma si assicura, in tal modo, che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia di importo simile a quello delle altre rate di pensione evitando che sull’ultimo pagamento dell’anno sia applicata una trattenuta più elevata.
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