Nuovo disegno di legge sul fallimento per le persone fisiche. E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge che prevede il fallimento per le persone fisiche regolando, per la prima volta in Italia, i casi di bancarotta individuale. Il giudice potrà decidere piani di rientro che evitino il fallimento finanziario delle singole persone. Secondo gli ultimi dati, il 27,7% delle famiglie italiane è indebitato, una situazione che la Banca d’Italia stima, in media, nel valore di 43 mila 792 euro.
In termini giuridici il consumatore è la persona fisica che si indebita per scopi diversi da quelli imprenditoriali o professionali, ad oggi soggetto escluso dalla legge fallimentare, come la famiglia, la microimpresa o la piccola media impresa. Grazie al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri anche il singolo cittadino può, per la prima volta nella storia del nostro Paese, presentare un piano di fallimento e liberarsi dei debiti, evitando di ricorrere agli usurai.
Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini, che ha presentato il ddl, ha spiegato che in questo caso di fallimento cosiddetto individuale, il giudice potrà guidare questo debitore verso una ristrutturazione ragionata della sua esposizione. “Noi non vogliamo certo incoraggiare la corsa ai debiti. Non vogliamo neanche che una persona perda per sempre il diritto al consumo solo perché si è ammalata, ha divorziato, ha perso il posto di lavoro” ha dichiarato Zoppini.
Il disegno di legge, che modifica la legge sull’usura del gennaio 2012, salvaguardia creditori speciali e non autorizza la cancellazione dei debiti verso lo Stato, ma solo la rateizzazione. Ma alla fine di un percorso complesso, saldate una parte delle proprie obbligazioni, il consumatore potrà beneficiare della cancellazione di tutti i suoi debiti e “godere – spiega Zoppini – di una seconda possibilità“. Il dl prevede, inoltre, delle ancore di salvezza per i consumatori oppressi dai debiti: la Composizione e la Liquidazione. Vediamo di cosa si tratta.
LA COMPOSIZIONE
Attraverso la Composizione il debitore può rivolgersi agli “Organismi di composizione della crisi” che funzioneranno come consulenti gratuiti. Con la loro assistenza, la persona è tenuta a presentare tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (il cosiddetto piano di ristrutturazione) dove spiegherà quanto può realisticamente rimborsare e in che modo.
Per soddisfare le richieste dei suoi creditori, il debitore potrà offrire beni di cui sia proprietario o che immagina di avere in futuro (es. la liquidazione, un’eredità, etc). Questo piano andrà poi all’esame del giudice, che valuterà se sia appunto realistico e preservato da frodi. A quel punto il giudice potrà “omologare” il piano e imporlo all’intera platea dei creditori.
Se il debitore rispetterà i termini del piano, il suo debito totale sarà cancellato (anche se i creditori hanno recuperato una parte di quanto loro spettava). Il giudice dovrà tutelare creditori “speciali” (ad esempio la ex moglie destinataria di alimenti) e verificare che questo percorso sia più conveniente rispetto all’altra strada che lo stesso disegno di legge prevede: la liquidazione.
LA LIQUIDAZIONE
Il debitore può fronteggiare la sua situazione di emergenza, almeno in parte, con la vendita di sue proprietà senza alcun costo. A farsene carico sarà un liquidatore che accelererà l’operazione. Il percorso, però, potrebbe saldare solo una fetta dei debiti. Quella che resta fuori diventa, in ogni caso, inesigibile. Nel caso della Liquidazione come anche della “Composizione“, il giudice valuterà la “meritevolezza” del debitore. In ogni caso, le ciambelle di salvataggio arriveranno se il debitore dimostrerà di aver contratto debiti ragionevoli rispetto al reddito del momento. Nel valutare la “meritevolezza” del debitore, il giudice terrà conto di circostanze straordinarie che ne hanno compromesso intanto le entrate, dalla malattia al licenziamento, fino al divorzio. Ora il disegno di legge dovrà essere discusso in Parlamento.