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Con circolare n.26 del 4 febbraio, l’Inpsnel precisare le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l’anno 2015, conferma che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

L’Inps richiama, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.

In particolare:

  • la circolare 63 del 17 marzo 1998 chiarisce che, ai sensi della citata legge 449/97, la riduzione contributiva è su domanda e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. La riduzione inoltre riguarda i soli contributi pensionistici – con esclusione, quindi, della contribuzione della tutela per la maternità e per gli orfani dei lavoratori – dovuti sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o collaboratori familiari.
  • la circolare 33 del 15 febbraio 1999 invece precisa che sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che regolano la materia e considerata la riduzione, nella misura del 50%, del supplemento di pensione previsto dalla norma in esame, devono ritenersi esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità; l’ammissione all’agevolazione contributiva può essere richiesta, viceversa, anche dai titolari di assegno di invalidità.
  • il messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012, precisa che la riduzione non risulta applicabile al titolare di pensione principale INPDAP e di pensione supplementare liquidata nella gestione separata, liquidata interamente con il sistema contributivo, e quindi parimenti esclusa dalla possibilità di ottenere la riduzione in parola.
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