E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato immediatamente in vigore il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, adottato dal Governo recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Il decreto introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all’interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.
Il 17 maggio il Presidente del Consiglio ha firmato anche il DCPM di attuazione del D.L. n. 33, che contiene dettagliate misure e precisazioni per il periodo che va dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con allegati tutti i protocolli riguardanti le funzioni religiose, le attività ludiche dei bambini, la prevenzione Covid nei luoghi di lavoro, i trasporti, le attività commerciali, le misure di igiene personale.
Spostamenti all’interno del territorio regionale
Dal 18 maggio ci si può spostare liberamente nell’ambito della Regione in cui si vive, senza alcuna autocertificazione, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni se ci sono specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Spostamenti tra regioni diverse
Fino al 2 giugno 2020 rimangono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, ferma restando comunque la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; per gli spostamenti ci si dovrà munire di autocertificazione. Dal 3 giugno 2020 via libera agli spostamenti tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno essere adottate in funzione del rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Spostamenti da e per l’estero
Dal 3 giugno ci si può spostare anche da e per l’estero; eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con provvedimenti statali in funzione del rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e dagli obblighi internazionali.
Mascherine
Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina in luoghi chiusi o all’aperto dove non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro.
Assembramenti, riunioni, manifestazioni
il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. È consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, solamente in forma statica e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e delle altre misure di contingentamento.
Attività motoria
È consentito svolgere attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri, mentre la distanza da rispettare è di almeno un metro per ogni altra attività all’aperto, eccetto per gli accompagnatori di minori o di persone non completamente autosufficienti.
Eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive. Allo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività sportive, gli allenamenti degli atleti, per sport individuali o di squadra, sono consentiti nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e a porte chiuse.
Persone in quarantena
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, o perché hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
Anziani, malati
È fatta raccomandazione a tutte le persone anziane o fatte da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione. I soggetti che presentano sintomi influenzali e con febbre devono restare al proprio domicilio e contattare il medico curante.
Bambini
Riapertura dei parchi gioco e giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro. Dal 15 giugno via ai centri estivi e alle attività ludiche, ricreative ed educative destinate a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori ed educatori.
Funzioni religiose
Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, bisogna rispettare misure idonee a prevenire il rischio di contagio definite nei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose.
Negozi, commercio, alberghi e attività produttive
Dal 18 maggio riaprono la gran parte delle attività economiche e produttive, negozi, centri commerciali, parrucchieri e centri estetici, bar e ristoranti, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida nazionali e regionali. Le attività delle strutture ricettive sono consentite a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni e il rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.
Palestre, piscine
A partire dal 25 maggio sono consentite le attività sportive e motorie in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi e ogni altra struttura pubblica o privata nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Cinema e spettacoli
Dal 15 giugno sono consentiti gli spettacoli con presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche, solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori. Massimo 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto; Massimo 200 spettatori per gli spettacoli al chiuso.
Musei
Dal 18 maggio riaprono musei e luoghi della cultura, a condizione del rispetto dei protocolli che garantiscono accessi contingentati, distanziamento interpersonale e il non assembramento tra i visitatori.
Sale gioco e discoteche
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Terme e centri sociali
Restano sospese le attività dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali.
RSA
Resta interdetta la possibilità di accedere alle RSA, fatto salvo per i casi previsti e concordati con la direzione della struttura.
Sanzioni
Sono previste pesanti sanzioni per chi non rispetta i protocolli/linee guida regionali o nazionali, nonché per chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative; se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività.
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