E’ stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 234, che ha deciso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei Conti riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo. Dalle motivazioni della sentenza si evince che il legislatore può decidere di limitare la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione però che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura.
In base a tali principi, ad avviso della Corte, non deve essere superato il termine di tre anni, per cui è stata bocciata la previsione stabilita dalla citata legge di bilancio di durata quinquennale del prelievo.
Per quanto riguarda in particolare il contributo di solidarietà, la Corte Costituzionale ha osservato che questa misura, “diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui”.
Con riferimento alla durata massima del provvedimento, la Corte Costituzionale ha ritenuto tuttavia “irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo”. Tale durata – rileva il comunicato della Consulta – è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio”.
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