Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero spetta quando la prestazione è non ottenibile tempestivamente in Italia, nel senso che la cura verrebbe erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell’assistito. Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza del19/01/2018 n° 1391.
In sintesi, il giudice del merito aveva omesso ogni considerazione circa la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. 3.11.1989, con particolare riguardo alla necessità che si tratti di “prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia” nell’accezione chiarita dallo stesso decreto ministeriale, ossia che si tratti di cura erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell’assistito. Il suddetto requisito dimostra chiaramente che la normativa è diretta a sopperire ad ipotesi di disfunzioni strutturali del Sistema sanitario nazionale, garantendo in tali casi ai cittadini il ricorso a centri di alta specializzazione all’estero e il rimborso delle spese affrontate.
(fonte Altalex)