La Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dall’11 luglio 2012, è fissato nella misura dello 0,75%. Di conseguenza dall’11 luglio costa meno regolarizzare i debiti contributivi Inps. Lo ha precisato l’Istituto, con circolare n. 97 del 2012.

In particolare:

  1. Interesse di Dilazione e di Differimento: L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75%. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dall’11 luglio 2012. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.
  2. Sanzioni Civili: La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall’11 luglio 2012, la riduzione del TUR nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,25% in ragione d’anno. La medesima misura del 6,25% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8. Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo)  la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,25% annuo.
  3. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali: Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR. Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al  TUR aumentato di due punti. Con la predetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall’11 luglio 2012, il tasso del TUR è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo). Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR (0,75 % annuo) maggiorato di due punti (2,75 % annuo).
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