In vigore dal 13 giugno nuove regole sui contratti stipulati tra consumatori e imprese, per una maggiore tutela dei cittadini soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali. Le norme sono contenute nel decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21, che, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Viene ampliato il ruolo dell’informazione precontrattuale, come strumento necessario a garantire una scelta consapevole, e richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi. I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine. Vietate le caselle preselezionate nelle vendite on line: attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari indicati in esse. La nuova normativa vieta le caselle preselezionate.
Tra le altre novità:
- il consumatore può esercitare il diritto al ripensamento entro un termine più ampio, che passa dagli attuali 10 a 14 giorni;
- nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni, rispettivamente dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene, a dodici mesi;
- in caso di recesso, il venditore ha 14 giorni (invece dei 30 previsti in precedenza) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo disporrà di più tempo, 14 giorni invece che 10, per restituire il bene;
- vietato applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto è previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, in caso di vendite dirette o a distanza.
Le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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