Che i nonni abbiano il diritto di vedere i nipoti è assodato. Ma di quale Giudice è la competenza per stabilire regole e modalità?
Il Decreto legislativo n. 154/2013 attuativo della Legge n. 219/2012 di riforma della filiazione, aveva attribuito al Tribunale per i minorenni la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie relative al diritto dei nonni di conservare rapporti significativi con i nipoti. Ma ora il Tribunale per i minorenni di Bologna, con l’ordinanza del 5 maggio 2014, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma.
Tale norma, infatti, secondo detto Tribunale comporterebbe la frantumazione della tutela processuale che dovrebbe essere univoca , come era nello spirito della legge 219/2012, e creerebbe una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell’interesse preminente del minore. La previsione introdotta dal d.lgs. 154/2013 si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione per irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale, poiché impedisce di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti tra genitori, figli minori e nonni. Non ci resta quindi che attendere la pronuncia della Corte Costituzionale che auspichiamo sia favorevole al ricorso. In ogni caso i nonni non hanno da temere: il diritto rimane e può essere fatto valere comunque.
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