Il T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza 11 marzo 2019, n. 176 ha accolto il ricorso proposto da una ONLUS avverso l’ordinanza n. 70/2018 con la quale il Dirigente del Comune di Latina ha vietato di condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni, per la durata dell’intera stagione balneare.
Per l’associazione ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe imposto ai conduttori di animali un generale divieto di accesso alle spiagge libere, privo di una motivazione che potesse giustificare una tale scelta, e senza specificare quali cautele comportamentali erano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge ovvero della incolumità dei bagnanti. Il T.A.R. dapprima sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato con l’ordinanza cautelare del 10 marzo 2018, n. 82, e successivamente con la sentenza in esame accoglieva il ricorso annullando per l’effetto l’ordinanza impugnata.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione – scrive il T.A.R. – risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
L’Amministrazione, infatti, emettendo un’ordinanza così limitativa dei diritti dei conduttori degli animali a poter balneare sul territorio comunale, avrebbe almeno dovuto motivare la stessa sotto il profilo della sicurezza pubblica o dell’igiene ovvero contenere una specifica giustificazione delle misure adottate. Prosegue il T.A.R.: “In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Fonte: Altalex
Photo by Danielle MacInnes on Unsplash