Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 “Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2019.”
Come stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018 per il triennio 2019-2021 l’importo assegnato al Fondo in questione (di cui alla legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare“, la cosiddetta “legge sul dopodinoi“) corrisponde a euro 56.100.000.
Il DPCM 21/11/2019 riporta, in apposita tabella, per ciascuna Regione il riparto delle risorse, che sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016 e cioè:
- percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’art. 3, commi 2 e 3;
- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 4;
- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all’art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’art. 3, comma 6;
- interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’art. 3, comma 7.
Con l’espressione “Dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone con disabilità severa successivo alla scomparsa dei genitori o familiari più prossimi. Sul tema della vita indipendente, l’Art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone“, e invita gli Stati membri ad adottare misure atte a facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto, nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società.
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