Assegno sociale per gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno dieci anni e in possesso della carta o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità per i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
E’ stata pubblicata sulla GU n.12 del 20-3-2019) la Sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 4 dicembre 2018-15 marzo 2019 con la quale:
- si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, e 38 della Costituzione.
- si dichiara altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU.
E’ stata inoltre pubblicata sullo stesso numero della GU l’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 52 del 5 febbraio, 15 marzo 2019 con la quale si dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), e dell’art. 74, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma – quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – e 38 della Costituzione.
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