L’INPS ha reso disponibile il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, beneficio economico introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le domande possono essere fatte a partire dal 6 marzo 2019 e il beneficio dovrebbe concesso ufficialmente da aprile a chi ne ha diritto.
Pubblicati anche il modello per comunicare i redditi da attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e il modello con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura. Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
L’Inps informa che il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:
- presso Poste Italiane;
- in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale Redditodicittadinanza.gov.it
- presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF).
Consigliamo vivamente quanti ritengono di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento del beneficio di rivolgersi al CAAF e all’Anap presso le sedi di Confartigianato al fine di essere assistiti nel migliore dei modi ed evitare errori o errate interpretazioni.
Requisiti per poter richiedere il beneficio:
- avere cittadinanza italiana o europea oppure essere in possesso di un permesso di soggiorno;
- risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui;
- possedere un patrimonio immobiliare (diverso dalla prima casa) non superiore a 30.000 euro;
- avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla presenza di eventuali disabilità (es.: due componenti 8.000 euro, incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità);
- avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza il limite di reddito è incrementato a 7.560 euro. Il reddito può essere elevato per tutti a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione.
- nessun componente del nucleo deve avere autoveicoli immatricolati da meno di sei mesi o di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., oppure possedere navi o imbarcazioni da diporto.
Ammontare del beneficio economico: Sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, il beneficio è composto di una componente ad integrazione del reddito familiare e di un contributo per l’affitto o per il mutuo. L’integrazione al reddito familiare è di massimo 6.000 euro l’anno per il Reddito di Cittadinanza e di massimo 7.560 euro per la Pensione di Cittadinanza. In entrambi i casi gli importi vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, diverso a seconda della composizione familiare.
Nel caso il nucleo risieda in una casa in affitto, si aggiunge una quota pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro annui in caso di Pensione di Cittadinanza). Nel caso di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, il contributo è di massimo 1.800 euro annui, sia per il Reddito che per la Pensione di Cittadinanza.
Durata del beneficio: Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione per un mese. La sospensione non opera per la Pensione di Cittadinanza, che pertanto si rinnova in modo automatico senza presentare una nuova domanda.
Al momento della presentazione della domanda i richiedenti del nucleo familiare dovranno accettare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), e quindi sottoscrivere il Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono esclusi dagli obblighi:
- i minorenni;
- i beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- i soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato;
- i soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione. Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
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