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Oltre ad osservare le normative in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, l’ospedale deve tenere condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 21090 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata il 19 ottobre 2015.

Dalla natura contrattuale della responsabilità deriva l’obbligo di erogare la prestazione con la massima diligenza e prudenza: un nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, deve tenere “condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso”.

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Emergenza non gestita, ospedale responsabile
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