La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge di Stabilità 2016, in seguito modificata dalla legge di Bilancio 2017, che consentiva agli enti locali in predissesto di spalmare il ripiano dei disavanzi in 30 anni, in quanto si tratta di una norma che grava in modo sproporzionato sulle opportunità delle generazioni future e favorisce un pernicioso allargamento della spesa corrente e rimanda il risanamento in modo irragionevole.
I giudici ritengono la disposizione in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost., sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, nonché per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo. Le continue sanatorie disincentivano il buon andamento dei servizi e scoraggiano le buone pratiche delle amministrazioni che si ispirano ad una oculata e proficua spendita delle risorse della società.
Secondo la Consulta, la procedura di prevenzione del dissesto degli enti locali è legittima solo se supportata da un piano di rientro strutturale a breve periodo ben potendo, il legislatore statale, sulla base dei principi di federalismo solidale, destinare nuove risorse per il risanamento degli enti che amministrano comunità povere, ma non può mai consentire agli enti che presentino bilanci strutturalmente deficitari, di sopravvivere per lungo tempo attraverso la leva dell’indebitamento.
Stante l’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo la procedura di predissesto non può essere procrastinata irragionevolmente; l’indebitamento, in conformità con l’art. 119, sesto comma, Cost., deve essere finalizzato solo agli investimenti, al fine di condurre ad un tendenziale riequilibrio tra costi e benefici.
Fonte: Altalex
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