Com’è noto, la finanziaria 2007 nell’art. 1, comma 557, prevede che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale entro il valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 557 quater.
Ora la Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, con deliberazione n. 26/2018, depositata il 31/1/2019, con riferimento gli assegni per nucleo familiare erogati al lavoratore ritiene che non debbano essere computati tra le spese di personale. Il Collegio è giunto a tale conclusione argomentando sulla natura dell’assegno per nucleo familiare.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, gli assegni per nucleo familiare hanno funzione redistributiva del reddito in favore delle famiglie che si dimostrino effettivamente bisognose e hanno, quindi, oggettiva natura assistenziale. Il datore di lavoro è tenuto all’erogazione in presenza dei requisiti di legge, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale. Dunque, l’ente non ha possibilità di incidenza su tale voce di spesa in quanto la stessa non è prevedibile né programmabile e non connessa ad attività lavorativa del dipendente.
Nello stesso senso si era pronunciata anche la Corte dei Conti, Sez. Autonomie secondo cui la mancanza di discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere quanto dovuto al lavoratore consente di scorporare le relative voci di spesa dal computo complessivo dei costi del personale.
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