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Con il decreto del 6 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2016, è stato predisposto del Logo Identificativo Nazionale che deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali autorizzati alla vendita on line.

Possono vendere on line medicinali senza obbligo di prescrizione solo le farmacie e gli esercizi commerciali, parafarmacie o “corner della salute”, della Grande distribuzione organizzata.

La procedura finalizzata all’avvio dell’attività si articola due distinte fasi consecutive. La prima, concernente la richiesta di autorizzazione, gestita dalla Regione o Provincia autonoma o dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome e la seconda, relativa alla registrazione ed all’ottenimento del logo identificativo nazionale, curata dal Ministero della salute.

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