L’ha confermato la Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 01/10/2018 n° 23763. In realtà la disciplina del riconoscimento delle diverse misure assistenziali in favore degli stranieri extracomunitari, disciplinata in larga misura dall’art. 80, co. 19, Legge 388/2000, è tra quelle su cui il Giudice è più volte dovuto intervenire in funzione correttiva del testo legislativo, al fine di armonizzarlo con i vigenti principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione nazionali ed internazionali in materia di disabilità.
Con una serie di pronunce caducatorie (in totale sette), la Corte Costituzionale ha invero dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni disciplinanti le diverse prestazioni assistenziali – nella specie, tra le altre, pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento disciplinate rispettivamente dall’art. 12 L. 118/1971 e art. 1 L. 18/1980 – nella parte in cui subordinavano al possesso di determinati requisiti reddituali e alla qualità di soggiornante di lungo periodo sul territorio nazionale il loro riconoscimento e godimento, ravvisando in tali limitazioni una manifesta irragionevolezza incidente in maniera rilevante sul diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazione prodotte da patologie di non lieve importanza, e ricordando che al Legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma non disposizioni che, accertato il diritto a soggiornare, siano intese a discriminarli stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona (Corte Cost., sentenza 30/07/2008, n. 306).
A siffatti principi, puntualmente espressi nelle diverse pronunce di incostituzionalità intervenute in materia, si sono conformate in coro le Corti di legittimità, da ultimo la Suprema Sezione Lavoro con l’ordinanza n. 23763 del 1° ottobre 2018, mediante la quale Essa ha riconosciuto il diritto di un residente extracomunitario, amministratore di sostegno della propria figlia, a percepire l’indennità di accompagnamento spettante a quest’ultima, nonostante l’assenza in capo ad essa del requisito temporale di soggiornante di lungo periodo (5 anni), a cui avevano invece subordinato lo stesso diritto, disconoscendolo, le due pronunce dei gradi di merito.
Ripercorrendo la sequenza delle diverse pronunce di illegittimità intervenute in materia, ed in particolare quelle ricadute sull’art. 80, co. 19 Legge 388/2000, la Corte, con la sentenza in premessa, ha quindi richiamato il pensiero costante della Corte Costituzionale secondo il quale “ove si tratti di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine tra i cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 4 CEDU”.
Nel pensiero del Giudice, l’introduzione di una norma a carattere restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari – come quella che subordina al possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo l’attribuzione di provvidenze preordinate alla tutela di una vasta gamma di interessi costituzionalmente protetti -, è priva di giustificazione, dacché comprime una serie di valori che vengono ad essere coinvolti in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimenti, quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza delle famiglie.
Unica conclusione possibile, pertanto, per la Corte adita è quella di affermare che “Ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano”.
Fonte: Altalex