Con il messaggio 11 dicembre 2020, n. 4679, l’Inps informa che i genitori che non hanno ancora presentato la DSU per l’anno in corso devono farlo entro il 31 dicembre 2020 per consentire all’Istituto di riprendere il pagamento delle mensilità residue nel 2020 e per evitare la decadenza del beneficio.
Da una verifica nei sistemi informativi dell’Istituto è infatti risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2019 – ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 – non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata annuale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Analogamente, è risultato che molti utenti che hanno presentato domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2017 – ai sensi della legge n. 190/2014 – non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020. Anche per questi ultimi ciò ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità sospese, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2020.
Più in generale, l’Inps rammenta che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è stata (per gli eventi degli anni 2015, 2016 e 2018) ed è tutt’ora (per gli eventi degli anni 2017 e 2019) un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato periodicamente, sia per la spettanza del diritto sia per la determinazione della sua misura.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2020 (per gli eventi del 2017 e del 2019) e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno infatti, come conseguenza, la perdita delle mensilità di competenza del 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente che abbia a suo tempo presentato domanda ai sensi della legge n. 190/2014 (per gli eventi del 2017), non potrà più presentare una nuova domanda di assegno nel 2021, in quanto l’arco temporale di possibile fruizione del beneficio si concluderà il 31 dicembre 2020, per espressa disposizione della legge n. 190/2014, istitutiva dell’assegno.
Analogamente, in caso di decadenza della domanda, per mancato rinnovo dell’ISEE nel 2020, riferita ad eventi avvenuti nel 2019 ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2021, stante la durata annuale della prestazione prevista da tale legge.
Per maggiori informazioni è comunque opportuno rivolgersi al Patronato Inapa della Confartigianato.
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