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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo il decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando, l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale, lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato. Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:

  • la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
  • la non abitualità del comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile. Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione, quanto nella fase dibattimentale.

Nel decreto legislativo vengono infine introdotte le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Su questo provvedimento il Presidente dell’AnapGiampaolo Palazzi, aveva già espresso le proprie perplessità.

“Siamo molto preoccupati. Così si incentivano i malintenzionati a prendere a bersaglio le persone anziane, che rappresentano l’anello debole della società – aveva detto il Presidente –. Si tratta, nello specifico, di un decreto che intende dare attuazione alla legge delega 67/2014 depenalizzando reati contro il patrimonio considerati “di lieve entità”, come furto semplice, danneggiamento, truffa, ma anche violenza privata o minaccia per costringere a commettere un reato. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile.

“È ininfluente, per gli anziani – aveva aggiunto Palazzi – la possibilità di risarcimento in sede civile, in quanto per loro il danno non è tanto economico, ma piuttosto psicologico: scoprire di essere truffati porta alla perdita di autostima e all’autoisolamento”. Non solo, ma quelli indicati non sono “fatti di lieve entità”, e il provvedimento “va in senso diametralmente opposto alla Campagna che l’Anap sta portando avanti in tutta Italia, assieme alle Forze dell’Ordine, sulla sicurezza degli anziani”.

Alla luce di tutti questi elementi, non resta che confidare nel “buon senso” dei Magistrati.

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