Con il rinnovato art. 317-bis del Codice Civile, oggi i nonni (ma anche bisnonni, quando ci sono) “possono ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del minore”. L’art. 317-bis è stato rinnovato grazie al decreto legislativo 154/2013 in attuazione della legge 219/2012 che aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, in favore degli ascendenti, specifici strumenti giuridici per far valere i loro diritti.
In precedenza Il diritto dei nonni a mantenere rapporti strettii con i propri nipoti era già sancito dal Codice Civile, ma non c’erano gli strumenti giuridici per esercitare questo diritto nel caso di impedimenti indipendenti dalla volontà del nonno. Il Codice Civile parla dei rapporti nonni e nipoti anche con l’art. 337 ter nel quale il legislatore regola il diritto dei nonni (di entrambi i coniugi) di frequentare i nipoti anche in seguito alla separazione o divorzio dei genitori. Con le nuove disposizioni si completa quindi il quadro di tutele inizialmente delineato con la legge 54/2006 sull’affido condiviso.
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