Con sentenza n. 304, emessa dalla Sezione II Civile, il Tribunale di Reggio Emilia, ha affrontato la questione della usura o meno, in rapporto agli interessi moratori e della eventuale sanzione in caso di conferma della usura medesima in quanto risulta superato il tasso soglia.
Il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all’orientamento che considera configurabile l’usura anche con riguardo agli interessi moratori, considerando decisivo in tal senso il riferimento all’art. 1 D.L. 394/2000, che con la dicitura “convenuti a qualunque titolo” sembra proprio ricomprendervi anche gli interessi moratori e che pertanto, il comportamento di chi esiga un vantaggio e un interesse che la legge considera eccessivo è inesigibile in omaggio al principio di buona fede oggettiva ed al divieto di abuso del diritto.
Posizione questa avallata altresì dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella suddetta sentenza, che come stabilito dalla Cassazione 5286/2000, non vi è alcun motivo per escludere l’applicabilità della normativa antiusura, nelle ipotesi di corresponsione di interessi moratori, dal momento che il ritardo colpevole non può assolutamente giustificare la validità di una obbligazione onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.