Con la legge di stabilità approvata lo scorso 22 dicembre sono state apportate alcune modifiche alla modalità di pagamento e all’importo del canone RAI per l’anno 2016 e i seguenti. Il canone RAI è un’imposta sulla detenzione di “uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo”, ma ora vediamo meglio cosa vuol dire e in quali casi si può evitare di pagare.
Dal 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro. Nel 2015 era di 113,5 euro.
Quest’anno nessuno riceverà il classico bollettino di pagamento. Il pagamento del canone avverrà attraverso un addebito nella bolletta elettrica: l’importo sarà indicato nella fattura con una voce distinta.
Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà inserito nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e sarà pari a 70 euro. Nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro.
Dal 2017, invece, scatterà la versione definitiva: il canone sarà teoricamente distribuito in 10 rate da 10 euro l’una. Poiché generalmente le fatture elettriche non sono mensili, ma bimestrali o trimestrali, nella fattura elettrica sarà addebitata la somma delle rate mensili del canone scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa. Se la fattura è bimestrale le rate del canone addebitate saranno due (e la fattura sarà quindi maggiorata di 20 euro); se la fattura è trimestrale, le rate addebitate saranno tre. In ogni fattura saranno quindi addebitate le rate mensili scadute. Le domiciliazioni bancarie del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.
Il canone ordinario deve essere pagato «da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive». Non la radio, dunque. Se si usa la tv solo come monitor per il computer o per vedere dei dvd si deve comunque pagare. Se si ha un apparecchio ma non si guarda mai la RAI o si ha un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo, si deve pagare.
La legge di stabilità ha però introdotto un nuovo principio, quello della “presunzione” del possesso degli apparecchi tv: dal primo gennaio del 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica.
La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo non si applica alle utenze elettriche non domestiche. Si applica cioè solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica: si deve pagare una sola volta per tutti gli apparecchi che si trovano nella propria casa di residenza. Se si ha una seconda casa e una tv, non si deve pagare due volte.
Se si vive in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio che è del proprietario della casa, il pagamento del canone spetta al proprietario dell’apparecchio e dunque della casa.
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV non deve pagare il canone. Se cioè si ha un computer che consente l’ascolto o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non si deve pagare il canone.
Per gli intestatari di un allacciamento elettrico negli esercizi commerciali si deve pagare un canone speciale. Gli abbonamenti speciali per chi ha degli apparecchi fuori dell’ambito famigliare sono rimasti invariati, compresa la modalità di pagamento, tramite bollettino.
Dal primo gennaio del 2016 la disdetta dell’abbonamento tramite “suggellamento” degli apparecchi non è più prevista dalla legge. Prima della riforma c’era la possibilità di richiedere, con lettera raccomandata inviata alla RAI, una “modifica” fatta da un tecnico in modo che la tv non captasse più il segnale RAI. Praticamente il suggellamento permetteva di disdire il canone senza eliminare la tv.
È ancora possibile presentare una dichiarazione di non detenzione degli apparecchi: ha validità per l’anno in cui è presentata e comporta una responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione della tv non ci sono ancora e saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per gli anni dal 2016 al 2018, una parte delle maggiori entrate del canone RAI rispetto alle somme già iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sarà destinata ad aumentare il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Finora per avere diritto all’esenzione serviva aver compiuto 75 anni, non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, possedere un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui). Il limite sarà ora alzato a 8.000 euro. La legge prevede di costituire un fondo per finanziare l’estensione di questa agevolazione che non sarà dunque operativa da subito.