Il Tar del Lazio con la sentenza 2458/2015 è intervenuto sul nuovo ISEE introdotto dal decreto 159/2013 annullando l’art. 4 e dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità.
Nella sentenza di accoglimento del ricorso presentato da familiari di un invalido si legge “la fondatezza del ricorso di illegittimità dell’art. 4, comma 2, lettera f) del D.P.C.M. n.159/2013, violazione e falsa applicazione dell’art.5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 2014. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Dell’art. 5 D.L. Cit, nel determinare che si sarebbe dovuta “adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche esenti da imposizione fiscale”. E continua “Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di ‘reddito’, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico”, “tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire ‘reddito’ in senso lato né possono essere comprensive della nozione di ‘reddito disponibile’ di cui l’art. 5 D.L. Cit, che proprio ai fini di revisione dell’ISEE e della tutela della ‘disabilità’ è stato adottato”.
Quindi “l’Amministrazione dovrà provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell’esaminare la situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF”.