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La Cassazione Civile, sez. III, con sentenza 19/01/2016 n° 768, dopo aver distinto l’accertamento del nesso causale in sede penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) da quello in sede civile (“più probabile che non”), ha affermato che l’ultimo criterio legato alla “certezza probabilistica” non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).

In questa linea, la Corte di Cassazione si affida alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. “di comportamento” coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi, in cui è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione – non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire, “vestito” è astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Pertanto, accanto all’accertamento statistico dell’eventuale esito negativo in caso di intervento eseguito in emergenza chirurgica o anche solo nelle 24 ore, rileva il caso concreto: individuazione del cd. “punto zero”, chiarezza della sintomatologia sin dal momento del ricovero, ritardo nell’ iter diagnostico e nel conseguente intervento chirurgico. Perviene, così, al convincimento che l’intervento eseguito più di 48 h dopo il ricovero e, quindi, ben oltre il timing ottimale, nega l’accesso a quella “elevata probabilità” di guarigione del tutto esente da postumi, che, in caso di tempestivo intervento, avrebbe avuto.

(fonte Altalex)

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Ospedale responsabile per intervento eseguito in ritardo
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