Home

L’Anap si è sempre espressa negativamente circa le nuove norme sulla non punibilità dei reati per particolare tenuità del fatto in quanto tra i reati depenalizzati vi sono anche quelli più comuni che vengono commessi nei confronti degli anziani. Ora è stata rimessa alla Corte Costituzionale una parte della legge ma non quella che ci interessa, anche se da un punto giuridico non vi è dubbio che a nostro avviso ha dei fondamenti di incostituzionalità.

In particolare, con Ordinanza del 7 maggio 2015, il Giudice di pace di Matera ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.131-bis c.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 29/2015 in relazione al diritto alla propria onorabilità e dignità  morale  ed nella parte in cui manca la previsione che l’imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale.

Le attuali norme, secondo il Giudice, lederebbero il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo, violerebbero il principio di non colpevolezza, lederebbero il diritto alla tutela della propria onorabilità e reputazione, violerebbero il principio di ragionevolezza previsti dal Codice penale, art. 131-bis [inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 29]; dal  decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 29 (recte: n. 28), art. 4. – dalla Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27 e 111; dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza, artt. 3 e 48. Il Giudice ha quindi disposto l’immediata trasmissione della dell’ordinanza alla Corte Costituzionale.

Condividi l'articolo
Corte Costituzionale e disposizioni in materia di non punibilità dei reati
portale anap confartigianato persone