La sottoscrizione da parte del paziente di un modulo generico non integra un consenso validamente espresso. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 settembre 2019, n. 23328.
Il paziente ha diritto di ricevere un’informazione dettagliata e adeguata sulle conseguenze dell’intervento medico a cui si sottopone. La violazione dell’obbligo informativo – gravante sul medico – può determinare un duplice nocumento: un danno alla salute e una lesione del principio di autodeterminazione. Ai fini del risarcimento del danno da violazione del diritto di autodeterminarsi, il paziente non deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.
Infatti, la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato discende dal solo fatto della sua condotta omissiva. Rileva soltanto che, a causa del deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.
La Suprema Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di consenso informato nell’attività medico-chirurgica e sulla violazione del diritto di autodeterminazione (diverso dalla lesione del diritto alla salute), soffermandosi altresì sul nesso di causalità nella responsabilità civile.
(Fonte Altalex)
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