L’Inps, con circolare n.84 del 14 giugno, ha comunicato le modalità di applicazione della pensione ai superstiti come previsto dall’ art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167). In pratica, le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

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