Come è noto, la pensione ai superstiti (o pensione di reversibilità) è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore dei familiari del pensionato, o del lavoratore, deceduto.
Tra i familiari del defunto a cui può essere erogata la pensione di reversibilità (coniuge superstite, figli, nipoti minori, genitori, fratelli, alle particolari condizioni prescritte dalla legge), i casi di gran lunga più frequenti sono quelli in cui il beneficiario dell’assegno è il coniuge, e in questo ambito le donne sono in larga maggioranza.
Però, a causa delle regole di calcolo molto stringenti che sono state stabilite, soprattutto in seguito alla legge n. 335/95, l’importo delle pensioni di reversibilità è in genere molto modesto e coloro che ne godono rasentano nella maggior parte dei casi i livelli di povertà.
Il coniuge superstite, infatti, ha diritto solo al 60% del trattamento di pensione di cui godeva il deceduto e si può ben calcolare quanto gli (o le) spetta se tale pensione non supera i 7-800 euro mensili. Inoltre, nel caso in cui il beneficiario abbia anche redditi propri superiori a tre volte il minimo di pensione (circa 1.500 euro), c’è un parziale divieto di cumulo con gli altri redditi e la pensione viene ulteriormente ridotta. La conseguenza è che spesso il coniuge superstite va incontro ad uno stato di vera e propria difficoltà a continuare a gestire le ordinarie incombenze economiche.
Proprio per queste ragioni, sono state presentate varie proposte di legge in Parlamento tendenti ad assicurare un più adeguato assegno pensionistico ai familiari superstiti, anche in considerazione del fatto che la pensione di reversibilità è una prestazione per la quale gli assicurati pagano fior di contributi.
Recentemente la XI Commissione della Camera dei Deputati ha costituito un Comitato ristretto che ha unificato le varie proposte presentate in un Testo unificato molto interessante dal punto di vista delle prospettive che apre, visto che anche la maggioranza di governo non è contraria.
I cardini del Testo che verrà adesso discusso e farà il suo iter in Parlamento si possono così riassumere:
- L’aliquota percentuale di spettanza al familiare superstite viene portata al 100% (per il coniuge era del 60%) per la quota di importo della pensione di cui godeva il deceduto non superiore a tre volte il trattamento minimo (circa 1.500 euro);
- Viene modificata la tabella della cumulabilità tra pensione di reversibilità ed altri redditi, con esclusione della casa di abitazione, per cui:
- se gli altri redditi sono inferiori a tre volte il minimo, la cumulabilità è al 100%;
- se gli altri redditi sono compresi tra 3 e 6 volte il minimo, la cumulabilità è all’80%;
- se gli altri redditi superano 6 volte il minimo, la cumulabilità è al 50%, come adesso.
Indubbiamente è un bel passo in avanti rispetto alla normativa attuale. La speranza è adesso – come ha sottolineato il Comitato Nazionale Donne dell’Anap nella sua ultima riunione – che il disegno di legge abbia un iter veloce e riceva ben presto l’approvazione definitiva da parte dei due rami del Parlamento.
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