Con sentenza del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di pensione di reversibilità per riconoscerne il diritto alla fruizione in favore dell’ex coniuge separato con addebito, in qualità di erede del coniuge defunto titolare del trattamento previdenziale.
Il Supremo Giudice del Lavoro ricorda, in particolare, come la questione sia stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987, a cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 24 Legge n. 153/1969 e dell’art. 23, comma 4, Legge n. 1357/1962 nella parte in cui escludevano il coniuge separato per colpa o con addebito con sentenza passata in giudicato dagli aventi diritto alla erogazione della pensione di reversibilità, a seguito della quale, e della riforma dell’istituto della separazione personale, dunque, “tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”.
(fonte Altalex)
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