Come si ricorderà, l’Inps aveva applicato ai pensionati ex Inpdap il conguaglio fiscale in unica soluzione a marzo, senza preavviso, creando gravi disagi. Dopo le proteste delle Associazioni dei pensionati, tra cui l’Anap, ora l’Istituto ha deciso di rateizzare il residuo conguaglio a partire da Aprile.
L’Inps, in una sua nota, spiega inoltre i casi verificatisi nelle ultime settimane sugli assegni di pochi euro ricevuti da alcuni pensionati a marzo. L’Istituto precisa, in particolare, che tutte le prestazioni erogate nel 2012 relative al singolo contribuente sono confluite in un’unica certificazione fiscale (Cud 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, “il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo“.
Il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale del 2012 è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 eccezion fatta per coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate.
Nei confronti degli altri pensionati (con oltre 18.000 euro l’anno), il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria. “A seguito di specifica richiesta da parte dell’Istituto – scrive l’Inps – l’Agenzia dell’Entrate ha autorizzato dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione“.
Per i pensionati che hanno una pensione mensile netta di importo superiore a 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 (il doppio del trattamento minimo per l’anno 2013). Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente i 990,86. Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile netto è uguale o inferiore a 1.238,58 euro, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario. Se il debito non sarà interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l’Istituto comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014.
Ora l’INPS, con proprio messaggio n. 5850 dellּ aprile 2013, ha comunicato alle proprie Strutture che ove vi siano situazioni eccezionali di disagio economico connesse all’applicazione del debito fiscale sulla rata di marzo 2013, da valutarsi in maniera stringente e puntuale a cura del Direttore della Sede, può essere autorizzato un pagamento straordinario e solo su richiesta del pensionato.
In tali casi al fine di salvaguardare le posizioni di coloro che vengano a trovarsi in tali situazioni, i Direttori di Sede devono segnalare alla Direzione Centrale Previdenza all’Ufficio I Pensioni, le fattispecie in cui sia stato accertato il disagio di cui sopra al fine di ricevere indicazioni puntuali sulle modalità con cui procedere al pagamento straordinario, anche con riferimento alle conseguenti modalità di recupero della somma anticipata e della procedura che dovrà essere attivata per il reintroito del pagamento suddetto ed i connessi adempimenti fiscali. Sarà cura della Direzione Centrale Previdenza fornire indicazioni per la risoluzione dei casi eccezionali sopra evidenziati unitamente alla Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali ed alla Direzione Centrale Sistemi Informativi.
I pensionati interessati potranno rivolgersi per ogni informazione utile e per le eventuali richieste al Patronato Inapa.
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