Per chi vuol fare testamento vi sono normalmente 3 vie

L’art. 587 del codice civile definisce il testamento come l’atto unilaterale con cui qualcuno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze.

L’art. 587 del codice civile definisce il testamento come l’atto unilaterale con cui qualcuno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze.
Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore. Questo principio di derogabilità è irrevocabile e serve a garantire la piena libertà al testatore della propria scelta. Il testamento ha, generalmente, contenuto patrimoniale, perché istituisce uno o più eredi o anche soltanto legati. Non possono testare il minore, l’interdetto e l’incapace naturale.

La redazione di un testamento è considerato un atto solenne. Per questo la legge italiana prevede solo la forma scritta. Di testamento scritto vi sono 5 forme ma quelle più usuali sono tre:

  1. Testamento Olografo: Il testamento olografo è  redatto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. E’ scritto di pugno. Con la propria calligrafia. A penna. Non sono sicuro, ma eviterei di usare l’inchiostro simpatico o quelle penne che si cancellano come una matita. E poi, meno cancellature e scarabocchi ci sono, meglio è. I requisiti fondamentali di un testamento olografo sono tre.
    1. L’autografia: serve la scrittura del testatore, perché è l’unico modo per accertarne la genuinità (analisi grafologica).
    2. La data (giorno, mese ed anno) in cui è stato redatto il testamento. Essa serve per accertare che il testatore era capace nel momento in cui il testamento veniva formato e, qualora vi sia più di un testamento, quale sia quello più recente (e dunque valido).
    3. La sottoscrizione, ossia il nome e cognome del testatore, o qualsiasi indicativo che ne designi con certezza la persona (uno pseudonimo, un soprannome…). La sottoscrizione dev’essere, a pena di nullità, posta in calce all’atto.
  2. Testamento Pubblico: E’ un documento ufficiale redatto alla presenza di un notaio. I requisiti di validità sono sette.
    1. La dichiarazione di volontà orale davanti al notaio;
    2. La presenza di due testimoni, che garantiscono che il notaio non influenzi in alcun modo la volontà del testatore
    3. La redazione per iscritto
    4. La lettura dell’atto al testatore, per garantire il controllo diretto della parte sulla rispondenza dell’atto alla sua volontà
    5. La sottoscrizione del testatore
    6. La data
    7. La menzione dell’osservanza delle formalità enunciate, che serve perché l’atto faccia fede fino a querela di falso.
  3. Il Testamento Segreto: In questa forma testamentaria, il testatore conserva le disposizioni nella più completa riservatezza ed ha maggiori garanzie di conservazione del documento. In un certo senso si compie un mix delle prime due forme di testamento: faccio un testamento (magari olografo) e poi lo consegno ufficialmente al notaio. Infatti il testamento segreto è composto da due elementi:
    1. La scheda testamentaria: ovvero i fogli su cui sono scritte le volontà del testatore;
    2. L’atto di ricevimento: ovvero l’atto con cui il notaio documenta che il testatore gli ha consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarato che vi sono scritte le volontà testamentarie. L’atto di ricevimento viene sottoscritto sia dal notaio stesso, che dal testatore e i due testimoni.
      Il testamento segreto può avere maggiori garanzie, perché alla “garanzia” della scrittura olografa si aggiunge la garanzia del notaio. Una garanzia molteplice: prima di tutto perché il notaio è più competente nel valutare la validità formale e patrimoniale del testamento. Secondo perché la sua figura pubblica si fa garante della sua validità e autorevolezza nei confronti di possibile rivalse da parte di terzi.

Accanto a queste forme testamentarie ve ne sono altre due che hanno carattere straordinario e sono:

  1. Il Testamento Internazionale: E’ stato introdotto dalla l. 387/1990. Ovviamente si applica nei casi in cui un cittadino italiano si trova all’estero, oppure si tratta del testamento di un cittadino straniero in Italia.
  2. I Testamenti Speciali: Vi sono, infine, i testamenti speciali, che ricorrono nelle situazioni in cui le forme previste per le tipologie ordinarie di testamento non possono applicarsi, a causa di eventi eccezionali (es. a bordo di una nave, oppure in caso di calamità). Sono tutti accomunati dal fatto che perdono efficacia dopo 3 mesi dalla cessazione della causa che li ha determinati, oppure dopo che il testatore si è trovato in un luogo in cui poteva fare un testamento ordinario.
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