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La soglia si abbassa dal 60% al 46% per i lavoratori che hanno subito un infortunio o malattia in azienda. Il pacchetto sicurezza sarà messo in esame nei prossimi consigli dei ministri. Lo stesso pacchetto introdurrà un criterio unico per il calcolo delle prestazioni Inps ad eccezione delle indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità ecc.

La legge n. 68/1999 prevede l’obbligo per i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, di assumere un numero di disabili prestabilito per classi della forza lavoro. La “quota disabili” è di un assunzione per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti; due assunzioni per le aziende tra i 36 e i 50 dipendenti, mentre per le aziende che superano i 50 dipendenti la quota si fissa al 7%.

Nel caso in cui il lavoratore che non è disabile al momento dell’assunzione, diventi successivamente disabile durante il rapporto di lavoro, indipendentemente dall’origine professionale il datore di lavoro deve adibire il proprio dipendente a mansioni equivalenti o inferiori, riconoscendogli il diritto al trattamento delle mansioni di provenienza. Se il datore non può assegnare il lavoratore ad altre mansioni, il licenziamento diviene giustificato. Ad ogni modo, la legge prevede di calcolare il lavoratore nella quota di riserva. Ciò avviene quando:

  1. se il lavoratore ha subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 60% quando l’invalidità ha avuto origine extralavorativa; (Il pacchetto semplificazioni del governo abbassa la percentuale dal 60 al 46%);
  2. se il lavoratore ha subito una riduzione della capacità lavorativa almeno del 33% quando l’invalidità ha avuto origine professionale.

La nuova base di calcolo omogeneo dell’Inps, detta anche armonizzazione base di calcolo, per la liquidazione di tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito, è determinata sulla base della normale retribuzione globale, comprendendo i ratei delle mensilità aggiuntive. I vantaggi sarebbero due:

  1. le aziende ottengono una semplificazione nell’elaborazione del Lul e nella compilazione dell’eventuale modulistica da trasmettere agli istituti di previdenza;
  2. l’Inps è messo in condizione di erogare in tempo reale le prestazioni, riducendo gli oneri per interessi legali.
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