L’Assemblea della Camera ha avviato, nella seduta del 18 ottobre, l’esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare volta a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso in danno di minori, anziani e persone con disabilità.
La proposta di legge C. 1066 e abb.-A è volta a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno:
- dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia;
- delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, di carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.
In tale quadro, è disciplinata la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Nel corso dell’esame da parte delle Commissioni riunite I e XI sono stati approvati alcuni emendamenti, che recepiscono in parte i rilievi emersi dalle audizioni svolte in sede conoscitiva, nonché alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni in sede consultiva.
Il testo originario della proposta di legge riproduceva integralmente il testo unificato approvato dalla Camera nella XVII legislatura, poi trasmesso al Senato ( S. 2574), che ne aveva avviato l’esame senza giungere a conclusione prima della fine della legislatura. Tenuto conto delle previsioni dell’art. 107 del Regolamento della Camera, l’Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge e fissato il termine di 15 giorni per la relazione all’Assemblea. La discussione in Assemblea, precedentemente prevista a partire da lunedì 8 ottobre, è stata posticipata a giovedì 18 ottobre.
La proposta di legge prevede innanzitutto un piano straordinario di ispezioni per il triennio 2018-2020 su tutte le strutture interessate dal provvedimento, siano esse gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali ovvero convenzionate o meno con il Servizio sanitario nazionale, in aggiunta all’ordinaria attività di vigilanza e controllo. L’attuazione del piano straordinario, finalizzata a migliorare la qualità complessiva di detti servizi, è compito del Ministro della salute, d’intesa con diversi altri soggetti.
Viene quindi delegato il Governo all’adozione, entro un anno, di un decreto legislativo in materia di formazione e valutazione dei requisiti di carattere attitudinale nell’accesso alle professioni educative e di cura in tali strutture, in aggiunta all’idoneità professionale. È demandata al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e, previa intesa in sede di Conferenza permanente, la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l’intero arco della giornata, con riferimento alla finalità di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica.
Al contempo, il testo prevede la possibilità, nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
È demandata al Garante per la protezione dei dati personali l’emanazione di un provvedimento che definisca gli adempimenti, le prescrizioni e le modalità che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.
L’accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva l’acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali.
Specifiche sanzioni amministrative e penali sono previste per la violazione delle disposizioni previste dalla legge e di quanto stabilito dal provvedimento generale del Garante. È infine prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione del Governo sull’attuazione della legge, in cui si dà conto anche dei dati sull’andamento dei reati commessi in danno dei soggetti in questione e dei relativi procedimenti giudiziari. Sulla base delle relazioni annuali, il Governo procede, con cadenza biennale, a una verifica degli effetti derivanti dalla legge e dell’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.
Alle disposizioni della legge le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, nelle more dell’attuazione della delega in materia di formazione e valutazione, la proposta di legge prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per un triennio, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture.
Alle regioni a statuto speciale le nuove previsioni sono applicabili compatibilmente con le disposizioni dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione.
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