Si sono moltiplicate in questi ultimi anni da parte dei pazienti le richieste di risarcimento nei confronti dei Medici del SSN per presunti errori degli stessi. Il che ha comportato, da un lato, un certo incremento delle spese per accertamenti diagnostici prescritti “per prudenza” dai medici e, dall’altro lato, l’aumento delle polizze assicurative sottoscritte dai singoli professionisti.
Ora una sentenza del Tribunale di Milano potrebbe far invertire tale tendenza. Secondo detto Tribunale, infatti, il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (e non più alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extra-contrattuale (che il danneggiato ha l’onere di provare) e soggiace al regime di prescrizione quinquennale.
Se, dunque, il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare.
Se, nel caso suddetto, oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
Tale sentenza è stata definita “storica” dai primi commentatori, tra i quali il Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano.
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