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Per la Cassazione (n. 26311/2019) è dotato di autonomia limitata che gli impone di rifiutare attività che non è in grado di compiere, salvo risponderne a titolo di colpa per assunzione.

Il medico specializzando non è presente in struttura per la sola formazione professionale, né la sua è una mera presenza passiva; si tratta pur sempre di un laureato in medicina e chirurgia, dotato di un’autonomia che, seppur vincolata al rispetto delle direttive impartite dal tutore, lo espone a responsabilità per gli atti compiuti.

Ne consegue che se lo specializzando è chiamato a compiere un’attività che non è (o ritiene di non essere) in grado di realizzare deve rifiutarsi di eseguirla, andando altrimenti incontro a responsabilità in termini di colpa per assunzione. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza 4 luglio – 17 ottobre 2019, n. 26311 (testo in calce) con cui ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale precedentemente inaugurato dalla IV Sezione Penale.

(Fonte Altalex)

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Responsabilità medica anche lo specializzando risponde per le attività compiute
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