Per la Cassazione (n. 26311/2019) è dotato di autonomia limitata che gli impone di rifiutare attività che non è in grado di compiere, salvo risponderne a titolo di colpa per assunzione.
Il medico specializzando non è presente in struttura per la sola formazione professionale, né la sua è una mera presenza passiva; si tratta pur sempre di un laureato in medicina e chirurgia, dotato di un’autonomia che, seppur vincolata al rispetto delle direttive impartite dal tutore, lo espone a responsabilità per gli atti compiuti.
Ne consegue che se lo specializzando è chiamato a compiere un’attività che non è (o ritiene di non essere) in grado di realizzare deve rifiutarsi di eseguirla, andando altrimenti incontro a responsabilità in termini di colpa per assunzione. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza 4 luglio – 17 ottobre 2019, n. 26311 (testo in calce) con cui ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale precedentemente inaugurato dalla IV Sezione Penale.
(Fonte Altalex)
Potrebbe interessarti:
- Medico risponde anche della mancata prevenzione della malattia
- Responsabilità medica contrattuale: il paziente deve comunque provare la causalità
- Responsabilità professionale e sicurezza delle cure, in G.U. il Decreto ministeriale con l’istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida
- Responsabilità medica: chirurgo ha onere di allegare linee guida osservate