Secondo il Tribunale di Lecco (sez. II civile, sentenza 15.05.2014), premesso che nonostante l’acquirente formale di un servoscala per disabili sia stata la madre, il destinatario e reale consumatore deve essere considerato il figlio disabile riconosciuto invalido totale e permanente, e pertanto si applicano alla fattispecie le garanzie legali previste dagli articoli 128 e ss. del Codice del consumo. Il bene mobile venduto (il servoscala), dopo il montaggio aveva manifestato alcuni inconvenienti nel funzionamento, tanto che la venditrice era intervenuta più volte per porvi rimedio. Dall’espletamento della CTU erano emerse problematiche di funzionamento, che rendevano il bene non conforme all’uso particolare al quale era destinato.
Secondo l’art. 129 del Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005), il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se “coesistono” le seguenti circostanze:
- sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
- sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Secondo la sentenza del Tribunale, la norma, nel prevedere che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”, ha individuato come tali quelli “idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.
Inoltre, deve essere equiparata al riconoscimento dei difetti ex art. 132 n. 2 Codice del Consumo, la circostanza per cui la venditrice ha effettuato, successivamente all’istallazione, reiterati interventi manutentivi.
Il Tribunale di Lecco ha dichiarato pertanto la risoluzione del contratto tra le parti ai sensi dell’art. 130 n. 7 lett. c) del Codice del Consumo, il quale prevede a scelta del consumatore la riduzione del prezzo o la risoluzione se le sostituzioni e riparazioni pur eseguite dalla venditrice abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, ordina la restituzione del prezzo (pari ad euro 7.000,00 oltre IVA), e condanna la venditrice al risarcimento del danno sofferto per i disagi arrecati dai malfunzionamenti del servoscala, valutato in via equitativa nella somma di euro 3.000.
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