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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che specifica le lavorazioni cosiddette “gravose” già indicate nell’allegato B della Legge di bilancio 2018. In particolare, tali lavorazioni sono esentate dall’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno 2019 a causa dell’incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati le svolgano da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie di lavoratori, inserite nell’allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori “precoci” e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell’allegato B della Legge di bilancio 2018:

  • operatori dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative “gravose” effettuate dal Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell’accesso all’Ape sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori “precoci”.

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Specificazione delle lavorazioni gravose
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