La Legge di Bilancio 2019, approvata alla fine dello scorso anno, prevedeva il taglio per quattro anni – dal 2019 al 2022 compreso – delle cosiddette “pensioni d’oro“, vale a dire le pensioni di importo superiore a 100.000 euro lordi. I tagli stabiliti dalla legge sono assai consistenti e vanno dal 15% per le pensioni tra 100.000 e 130.000 euro fino al 40% per le pensioni superiori a 500.000 euro.
Certamente si tratta di pensioni che sono al di fuori del target associativo dell’Anap, e non ci sentiamo certo di difendere privilegi pensionistici, tuttavia il tipo di intervento legislativo è degno di ogni nostra attenzione in quanto scardina un principio che dovrebbe essere indiscusso nel sistema nostro previdenziale, e cioè quello che, se si va in pensione con determinati requisiti pervisti dalle leggi allora vigenti, valgono i diritti acquisiti e non si può successivamente ridurre l’assegno, anche se in maniera temporanea. Di questo passo, allora, potrebbe essere possibile ridurre altri trattamenti che non sono conformi al criterio di calcolo – quello totalmente contributivo – oggi vigente, anche se questi sono di importo assai più modesto rispetto a quelli oggi oggetto di riduzione, e, come ben si sa, di qualcosa di simile si è anche parlato in passato.
Se si vuole applicare un principio di solidarietà e di giustizia sociale, probabilmente ci sono altri metodi di intervento, quale la leva fiscale, che però dovrebbe applicarsi non solo ai redditi dei pensionati, ma anche a tutti gli altri redditi.
Tornando al merito della norma sulle “pensioni d’oro“, dopo quasi sei mesi da quando essa è stata approvata dal Parlamento, è arrivata la Circolare esplicativa dell’INPS, che stabilisce come e da quando verranno applicate le trattenute e i soggetti che ne sono interessati. Intanto, partendo dai tagli che verranno operati, la Circolare stabilisce che questi verranno applicati dal prossimo mese di giugno, ma ovviamente riguarderanno tutto il 2019. Pertanto sulle pensioni si applicherà anche il conguaglio per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che comunque sarà spalmato su più ratei di pensione, in modo da evitare che pesi totalmente sulla pensione di giugno, che probabilmente non potrebbe neanche sopportare il pesante taglio.
Riguardo alle tipologie di pensioni alle quali verrà applicato il taglio, la Circolare, anche a causa del tenore della normativa di cui alla Legge di bilancio 2019, opera delle distinzioni tra le “pensioni d’oro” escludendo dal taglio alcune di esse, producendo così ancor più confusione, incongruenze, e forse iniquità, nell’applicazione legislativa, che si aggiunge ai rilievi di principio che in linea generale potrebbero essere sollevati dal punto di vista giudiziario, fino al ricorso alla Corte Costituzionale. Infatti, pur ricordando la Circolare che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota col sistema di calcolo retributivo, viene concesso l’esonero dal taglio non solo alle pensioni di invalidità, alle pensioni indirette e di reversibilità e a quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche, ma anche ai trattamenti frutto di totalizzazione dei contributi (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), alle pensioni o alle quote di pensione a carico della Gestione separata, così come a quelle ottenute con il “vecchio cumulo” del Dlgs 184/1997 e con il cumulo della legge 228/2012 che, dal 2017, che consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti.
In tal modo alcuni pensionati che hanno ricongiunto nell’INPS, a titolo oneroso, i contributi maturati altrove subiranno il taglio, mentre altri che hanno cumulato gratis la faranno invece franca, determinando un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento.
Photo by Caroline Hernandez on Unsplash