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La Legge sul Testamento biologico, approvata alla fine dello scorso anno ed oggi pienamente in vigore, affronta un tema assai delicato, quello del rapporto medico – paziente e struttura sanitaria – malato riguardo ai trattamenti e alle terapie da somministrare, in particolare quando le condizioni di salute del malato si sono molto deteriorate. La tematica ha suscitato sensibilità e reazioni diverse nell’opinione pubblica, in quanto al diritto del malato all’autodeterminazione e alle scelte sulla propria salute si sono sovrapposte considerazioni di ordine etico e religioso.

Per queste ragioni il percorso della legge in Parlamento è stato assai tormentato. Tuttavia si può ritenere che il testo alla fine approvato sia equilibrato e rispettoso delle sensibilità individuali.

Certamente pensare a gravi malattie quando magari ci sentiamo bene può sembrare esagerato e suscitare in noi un rifiuto. Eppure va considerato che noi anziani siamo in una fase della vita in cui, purtroppo, siamo soggetti ad andare incontro a problemi di salute, e se tali problemi diventassero molto gravi ci si potrebbe trovare nella condizione estrema di dover decidere se essere sottoposti o meno ad alcuni trattamenti, anche invasivi, per tenerci in vita. Chi deve decidere? La legge dice chiaramente che decide il malato, ponendo fine ad una diatriba che ha portato all’opinione pubblica casi davvero tristi e dolorosi, come quelli di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby. 

Occorre, però, chiarire che la legge non prevede e non legittima né l’eutanasia, che si ha quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte, né il suicidio assistito, che si ha quando il medico si limita a prescrivere il farmaco letale su richiesta diretta del paziente, ma non pone in essere un intervento diretto di somministrazione.

Un importante punto della legge è la valorizzazione del consenso informato, prescrivendo che nessun trattamento sanitario, compresa la nutrizione e l’idratazione artificiali, possa essere iniziato o continuato senza il consenso del paziente, il quale ha diritto di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie e degli esami diagnostici, nonché in merito alle conseguenze di un eventuale diniego, in modo da poter decidere coscientemente.

Ma certamente l’innovazione più importante apportata dalla legge riguarda le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT o biotestamento), con le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di decidere, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze sui trattamenti sanitari da ricevere o respingere, inclusi l’alimentazione e l’idratazione artificiali, nel caso in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. 

Vediamo per sommi capi come può essere fatto il biotestamento.

  1. In che forma: Il biotestamento può essere redatto a mano oppure, nel caso in cui le condizioni di salute non consentano un documento scritto, si possono esprimere le proprie volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Le DAT si possono rinnovare, modificare o revocare in ogni momento.
     
  2. Contenuto delle DAT: Le DAT possono contenere, tra l’altro:
    • I dati anagrafici del firmatario.
    • La volontà di essere informati sulle proprie condizioni (anche in caso di malattia grave o inguaribile) e sulle terapie da adottare o non adottare, indicando eventualmente i nominativi di persone fidate o familiari da informare.
    • La richiesta, quando è accertato che le condizioni fisiche del malato siano giunte ad una fase definita terminale, di avere una morte naturale, escludendo l’accanimento terapeutico o altre terapie che prolunghino inutilmente la vita, che vengano somministrati tutti i farmaci e praticate tutte le cure per eliminare efficacemente il dolore e le sofferenze; che non si somministrino trattamenti o terapie sperimentali che non abbiano dimostrato la loro efficacia.
    • Le indicazioni post mortem, dove si può indicare dove si desidera morire (a casa, in ospedale o in un luogo specifico) e si danno disposizioni circa il trattamento della salma, le esequie, ecc.
       
  3. Nomina di un fiduciario: Nel momento in cui sottoscrive le DAT, si può nominare un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, per l’applicazione del biotestamento. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Nei casi in cui le DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica del paziente, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle sue condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le volontà.
     
  4. Autenticazione del testamento biologico: Si può autenticare con atto pubblico redatto con un pubblico ufficiale, come un notaio; con una scrittura privata autenticata da un funzionario pubblico del Comune o da un notaio e custodita dall’autore del documento; con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza; presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
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