Il Tribunale di Milano, con il decreto emesso il 3 novembre 2014 dal Giudice tutelare, precisa ancora una volta i confini delle misure previste in favore degli incapaci, e dispone modalità e condizioni dell’amministrazione di sostegno sulla base delle ultime volontà testamentarie del genitore che fino alla sua morte si era occupato del figlio incapace.
In tal senso devono essere ritenute rilevanti le ultime volontà di una madre, precedente amministratore di sostegno, che con testamento olografo, ha espresso la precisa volontà che fosse nominato un amministratore di sostegno che si occupasse della cura e della gestione dei suoi beni e soprattutto che garantisse che il figlio non “venga mai abbandonato – parcheggiato – in qualsivoglia struttura per malati mentali, disabili o similari”.
Quanto ai tempi e alle modalità operative della misura di protezione, il giudice milanese richiama la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18. Nella Convenzione si stabilisce che tutte le misure di protezione giuridica a tutela dell’adulto incapace, da intendere come persona diversamente abile, devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata e adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile.
Nel caso in esame, la patologia del soggetto beneficiario, richiede una nomina a tempo indeterminato, tenuto conto dell’impossibilità di miglioramento. Al contempo però occorre garantire “alle persone con disabilità la loro autonomia e indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (art. 3 della Convenzione).
Quindi, nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.), e quindi avere contatti e colloqui regolari con lui, riferendo al Giudice Tutelare.
Il beneficiario deve inoltre essere tempestivamente informato sugli atti da compiere e in caso di dissenso l’amministratore dovrà rivolgersi al giudice tutelare.
L’amministratore, nell’ottemperare ai desideri della madre del soggetto incapace che lo ha sempre curato, dovrà garantirgli un ambiente domestico autonomo, senza l’utilizzo di strutture di ricovero. A questo scopo sarà valutata l’opportunità di utilizzare la pensione del beneficiario e i suoi titoli (circa 120 mila euro) oltre che l’eredità lasciata dalla madre, per fornire allo stesso assistenza domiciliare o specializzata. L’amministratore dovrà inoltre subentrare nella posizione del beneficiario per ottenere quanto gli spetta a livello ereditario per legge e per testamento.
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