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Il Tribunale di Taranto ha affermato che laddove si accerti l’esistenza del collegamento negoziale tra l’acquisto ed il finanziamento richiesto per quest’ultimo, in caso di inadempimento grave che investe la causa della vendita, questa verrà a riversarsi anche sulla causa del finanziamento pur non ricorrendo il patto di esclusività.

Nella sentenza della Seconda sezione Civile del Tribunale di Taranto, n. 392 del 5 febbraio 2015, si ripercorre il solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 23 aprile 2009 in materia di tutela del consumatore.

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