Adeguamento delle Pensioni

La percentuale di rivalutazione delle pensioni è determinata dall’ISTAT in relazione alle variazioni del costo vita, sulla base del valore medio dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, registrato nell’ultimo anno precedente la decorrenza della rivalutazione, e rapportato con quello dell’anno precedente.

L’aumento percentuale è calcolato in via provvisoria sull’importo pensionistico in pagamento al 31 dicembre e corrisposto dal 1° gennaio dell’anno seguente. Su tale rata pensionistica è attribuito anche l’eventuale conguaglio derivante dalla percentuale definitiva di perequazione per l’anno precedente.

La legge di bilancio per il 2019 ha stabilito che per il triennio 2019 – 2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

  1. per intero sull’importo di pensione non eccedente 3 volte l’importo del trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;
  4. nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS;
  5. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo compreso tra 6 e 8 volte il trattamento minimo INPS;
  6. nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo compreso tra 8 e 9 volte il trattamento minimo INPS;
  7. nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 9 volte il trattamento minimo INPS.

Nel caso di titolare di due o più pensioni, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti.

Per l’anno 2020 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2021 è stata determinata nella misura previsionale dello 0,0%. Pertanto, l’importo provvisorio di tutti i trattamenti pensionistici che viene posto in pagamento nell’anno 2021 è pari a quello del 2020 perequato in via definitiva.

* Per richiedere ulteriori informazioni visita il sito del Patronato Inapa.

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