Integrazione al trattamento minimo delle pensioni
Le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria, possono avere diritto ad una integrazione della pensione qualora l’importo a calcolo sia inferiore a quello stabilito dalla legge sul trattamento minimo.
Con effetto dal 1° ottobre 1983, il diritto all’integrazione al trattamento minimo è subordinato al non superamento di limiti reddituali fissati dalla legge anno per anno.
I limiti di redditi sono differenziati in relazione alla decorrenza pensionistica:
- per le pensioni con decorrenza compresa al gennaio 1994, l’integrazione al minimo spetta sulla base del solo reddito del pensionato, non eccedente 2 volte l’ammontare annuo del minimo stesso;
- per le pensioni decorrenti dal 1.02.1994 al 31.12.1994, il trattamento minimo spetta a condizione che non venga superato sia il limite di reddito del pensionato sia il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del minimo stesso;
- per le pensioni decorrenti dall’1.1. 1995 in poi, il trattamento minimo spetta a condizione che non venga superato sia il limite di reddito del pensionato sia il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, non eccedente 4 volte l’ammontare annuo del minimo stesso.
Se il reddito del pensionato e quello dell’eventuale coniuge non supera il limite di legge, l’integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. Ciò significa che l’integrazione può essere attribuita anche in misura parziale.
Se un pensionato, in un determinato anno, supera il limite di reddito fissato dalla legge, la pensione viene “cristallizzata”, in quanto l’importo in pagamento resta fermo a quello raggiunto nel dicembre dell’anno precedente, fino al suo eventuale superamento per effetto dell’applicazione della perequazione automatica. Nel caso di pensioni ai superstiti con più titolari, il trattamento minimo spetta indipendentemente dall’entità dei redditi.
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